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LE CONDIZIONI DI ACCESSO E DI PRATICA DELL’ATTIVITA’ DI CONSULENTE PER GLI INVESTIMENTI FINANZIARI

Posted on Ottobre 11, 2022

Istituito dalla legge del 1 agosto 2003, lo status di consulente per gli investimenti finanziari (CIF) mira a rafforzare la protezione degli investitori attraverso una migliore supervisione di questo attore nella commercializzazione di prodotti finanziari. Tutti i CIF sono quindi soggetti a un certo numero di obblighi e divieti, controllati dall’AMF.

Le condizioni di accesso e di esercizio del CIF

Schematicamente, oltre all’obbligo di aderire ad un’associazione di FIA approvata dall’AMF, tutti gli intermediari devono soddisfare le seguenti condizioni:

  • La condizione di residenza abituale in Francia;
  • Condizione di età e buona reputazione;
  • Condizione di capacità professionale;
  • Condizione dell’assicurazione della responsabilità civile professionale.

La condizione di residenza abituale in Francia:

Lo status di CIF impone alle persone fisiche e giuridiche l’obbligo di residenza abituale in Francia, in applicazione dell’ultimo comma dell’articolo L. 541-2 del Codice monetario e finanziario.

Condizione di età e rispettabilità:

Per esercitare il CIF, sia esso persona fisica o persona che ha il potere di dirigere o amministrare una persona giuridica autorizzata, deve soddisfare le seguenti condizioni (articolo L. 541-2 e D.541-8 CMF):

  • una condizione di età: essere maggiorenne;
  • le condizioni di onorabilità ai sensi dell’articolo L. 541-7: non essere soggetto alle incapacità dell’articolo L.500-1 CMF (come le IOBSP) e/o non avere è il soggetto di una sanzione pronunciata dall’AMF di interdizione dall’esercizio, in via temporanea o permanente.

Condizione di capacità professionale:

Le condizioni di idoneità professionale richieste per beneficiare di tale status sono stabilite dal Regolamento Generale AMF nell’articolo 325-1 nella sua nuova versione. Pertanto, per esercitare, il CIF deve giustificare:

  • o un diploma nazionale che attesti il ​​triennio di studi superiori giuridici, economici o gestionali, oppure un titolo o diploma di pari livello, idoneo a compiere le operazioni di cui all’articolo I dell’articolo L. 541-1 della Monetaria e Codice Finanziario;
  • o formazione professionale della durata minima di 150 ore, acquisita da un fornitore di servizi di investimento, un’associazione di consulenti finanziari per gli investimenti o un’organizzazione di formazione, adattata:< /li>

– compiere operazioni su strumenti finanziari (art, L. 211-1 del cmf);
– la prestazione di servizi di investimento (articolo L. 321-1 del cmf);
– compiere operazioni su beni vari (articolo L. 550-1 del cmf).

  • o esperienza professionale di durata biennale, tale esperienza essendo stata acquisita nel corso dei cinque anni precedenti la sua entrata in carica, in funzioni connesse allo svolgimento delle operazioni sopra descritte. L’esperienza professionale deve essere stata acquisita presso un fornitore di servizi di investimento, un consulente per gli investimenti finanziari, un agente collegato di un fornitore di servizi di investimento o un intermediario assicurativo.
    Relativamente al suddetto diploma, si prevede, con istruzione AMF n°2013-07 pubblicata il 24 aprile 2013, che lo stesso sia iscritto nell’elenco nazionale delle certificazioni professionali, in una delle seguenti nomenclature di formazione specialistica:

– 122 (Economia),
– 128 (Diritto e scienze politiche),
– 313 (Finanze, banche, assicurazioni e immobili),
– 314 (Contabilità, gestione).

I diplomi o titoli di pari livello comprendono i diplomi esteri riconosciuti dal Centro ENIC-NARIC8 sulla base di un certificato di comparabilità.

Nell’ambito delle disposizioni relative all’obbligo di aggiornamento delle conoscenze degli iscritti a spese degli ordini professionali, la formazione ammissibile alla capacità professionale del CIF riprende i temi fissati dall’insegnamento quali:

– conoscenza generale della consulenza in materia di investimenti finanziari;
– conoscenza generale delle modalità di commercializzazione degli strumenti finanziari;
– regole di buona condotta CIF;
– le regole organizzative del CIF.

Rientrano nelle condizioni di capacità professionale e onorabilità, ai sensi dell’articolo L.541-2 CMF, “CIF le persone fisiche, nonché le persone fisiche munite del potere di dirigere o amministrare una società che eserciti l’attività di consulente per gli investimenti finanziari.

D) Condizione dell’assicurazione della responsabilità civile professionale:

I consulenti finanziari per gli investimenti devono, per esercitare la professione, stipulare un’assicurazione di responsabilità civile professionale che copra le conseguenze finanziarie della loro attività, in conformità con l’articolo L. 541-3. La soglia di tale garanzia differisce a seconda che si tratti di una persona fisica o di una persona giuridica che impiega almeno due dipendenti:

  • Per le persone fisiche e giuridiche con meno di due dipendenti: 150.000 euro per sinistro e 150.000 euro per anno di assicurazione;
  • Per le persone giuridiche con almeno due dipendenti: 300.000 euro per sinistro e 600.000 euro per anno di assicurazione.

Tali garanzie decorrono dal 1° marzo per un periodo di dodici mesi, il contratto si rinnova automaticamente il 1° gennaio di ogni anno.

Ai sensi dell’articolo D.541-9 (comma 2), le FIA ​​che svolgono un’attività di consulenza, relativa esclusivamente ai servizi relativi ai servizi di investimento di cui all’articolo L.321-2 CMF, non sono soggette agli importi sopra menzionati.

L’ORIAS non ha facoltà di verificare il numero dei dipendenti all’interno delle persone giuridiche, nell’ambito delle differenze delle soglie minime di copertura, e non è, allo stato delle sue riflessioni, in grado di esprimere un parere sull’applicazione della l’ultimo comma del D. 541-9.

Per questo le soglie minime per il controllo della copertura della responsabilità civile professionale dei CIF saranno 150.000 euro per sinistro e 150.000 euro per anno di assicurazione.

Disposizioni speciali

In deroga alla Direttiva sui Mercati degli Strumenti Finanziari (MIF), questi ultimi non possono essere esportati grazie al passaporto europeo, applicabile agli intermediari assicurativi della DIA, né all’interno dell’Unione Europea e dello Spazio Economico Europeo, ai sensi dell’articolo L 541-8 del Codice monetario e finanziario.

L’Autorité des Marchés Financiers, nella sua raccomandazione di posizione n.2006-23 e successive modifiche, risponde al paragrafo 3.2 alla domanda relativa alla persona giuridica CIF gestita o amministrata da una persona giuridica.

“Il primo comma dell’articolo L. 541-2 del Codice monetario e finanziario, relativo alle condizioni per l’accesso allo status CIF in termini di età, onorabilità e competenza professionale, si rivolge esclusivamente ai “consiglieri per gli investimenti persone fisiche” e alle “persone fisiche con il potere di dirigere o amministrare le persone giuridiche abilitate in qualità di consulenti in investimenti finanziari”.

Da tale disposizione emerge che solo le persone fisiche possono dirigere o amministrare una persona giuridica CIF e figurare come tali nel registro degli intermediari tenuto dall’ORIAS, ai sensi dell’articolo 1 del decreto 1 marzo 2012 relativo al registro unico.”.

Pertanto, a titolo esemplificativo, non sono ammesse le persone giuridiche CIF la cui forma giuridica è una società per azioni semplificata (SAS) aventi una distinta persona giuridica come Presidente.

La raccomandazione di posizione AMF modificata n. 2006-23 introduce una nuova regola di non cumulo di categoria per CIF e ALPSI, al paragrafo 2.1 b).

“Date le differenze di regime, il distinto ambito di attività che ciascuno di questi due status consente e l’obbligo per il CIF di comportarsi lealmente e di agire in modo leale nel migliore interesse dei suoi clienti (articolo L. 541-8-1 del il Codice Monetario e Finanziario), un CIF non deve combinare la sua qualità con la qualità di agente collegato”.

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