Revisione dell’accertamento dell’esecutività di una decisione straniera
Il Regolamento determina la competenza, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale all’interno degli Stati membri dell’Unione Europea (UE).
Il regolamento determina la competenza dei tribunali in materia civile e commerciale. Prevede che le decisioni emesse in uno Stato membro dell’Unione Europea (UE) siano riconosciute negli altri Stati membri, senza necessità di ricorrere ad alcun procedimento se non in caso di controversia. La dichiarazione relativa all’esecutività di una decisione deve essere rilasciata dopo un semplice controllo formale degli atti forniti, senza che il giudice possa sollevare d’ufficio uno dei motivi di non esecuzione previsti dal regolamento.
La normativa non copre le questioni fiscali, doganali o amministrative o le seguenti materie:
- lo status e la capacità delle persone fisiche, i regimi matrimoniali, i testamenti, le successioni;
- fallimenti;
- previdenza sociale;
- arbitrato.
Riepilogo :
I – REGOLAMENTO (CE) N°44/2001 DEL CONSIGLIO 22 DICEMBRE 2000 RELATIVO ALLA COMPETENZA, RICONOSCIMENTO ED ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE
II – LA SENTENZA 12 APRILE 2012 DELLA PRIMA CAMERA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE
III – DIFFICOLTÀ NELL’APPLICAZIONE DI DECISIONI ESTERE RELATIVE AI PROCEDIMENTI COLLETTIVI
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120703 – Controllo dell’accertamento dell’esecutività di una decisione straniera