Il contratto di mutuo ipotecario è soprattutto un contratto di prestito di denaro; in quanto tali, i contraenti sono tenuti al rispetto delle obbligazioni nascenti dal presente contratto secondo le disposizioni del diritto comune dei contratti (C. civ., art. 1134)1 e del prestito monetario (C. civ., art. 1905) 2. Nel contratto di mutuo ipotecario, come in altri contratti, è l’incontro delle volontà che dà origine alle obbligazioni di entrambe le parti.
Questa riunione di volontà presuppone:
- un’offerta e
- un’accettazione
Che gli articoli da L. 312-7 a L. 312-14 del Codice del Consumo siano soggetti a condizioni di validità, in modo che il contratto possa essere validamente formato. Il contratto di mutuo ipotecario non avente natura di contratto reale (Cass. 1° civ., 27 maggio 1998: Boll. civ. 1998, I, n. 186; D. 1999, jurispr. p. 194, nota Bruschi; D. . affaires 1998, jurispr. p. 1121, obs. S. P.; LPA 16 luglio 1999, p. 23, nota Depadt-Sebag), ne consegue che il contratto sarà formato dall’accettazione che sarà data dal destinatario dell’offerta II – L’offerta di credito: Il principio è sancito dall’articolo L. 312-7 del Codice del Consumo che prevede: “Per i prestiti di cui all’articolo L. 312-2 3, il finanziatore è tenuto a formulare per iscritto un’offerta inviata gratuito per posta al potenziale mutuatario nonché alle fideiussioni dichiarate dal mutuatario nel caso di persone fisiche”.
Riepilogo :
I-PRINCIPIO :
II – L’OFFERTA DI CREDITO :
III – ACCETTAZIONE :
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120113 – Condizioni di validità delle offerte di mutuo ipotecario