1 rue Louis GASSIN - 06300 NICE +33 (0) 4 93 83 08 76

Actualités juridiques

La vendita concessa a condizione sospensiva di ottenere un prestito

Posted on : Ottobre 11, 2022

C A B I N E T   B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / STUDIO LEGALE DANESE-FRANCESE IN FRANCIA


La vendita concessa a condizione sospensiva di ottenere un prestito

1. La conclusione di una vendita immobiliare è generalmente subordinata all’ottenimento di un prestito da parte dell’acquirente, condizione sospensiva. Con più pronunce dello stesso giorno (alcune delle quali saranno pubblicate nel Bollettino Civile della Corte di Cassazione), la terza sezione civile della Corte di Cassazione ha appena fornito importanti dettagli sull’avveramento di tale condizione, in particolare per quanto riguarda a riguarda la sua articolazione con la disciplina sui mutui.

Mentre la condizione sospensiva mira più spesso all’ottenimento di un prestito, talvolta vengono utilizzate altre formule (ad esempio “ottenimento di un’offerta di prestito”; concessione di un prestito”); tali differenze non hanno alcun impatto sui chiarimenti forniti dalla Suprema Corte.

Adempimento della condizione ottenendo il prestito

2. La Corte di Cassazione ha precisato che la condizione sospensiva per l’ottenimento del finanziamento si considera soddisfatta al momento della consegna di un’offerta ferma e senza riservecaratterizzante l’ottenimento di un finanziamento in conformità con le disposizioni contrattuali (Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.413 (n°1012 FS-PB), Kleinjan c/ Valat; Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n° 06-19.148 (n° 1013 FS-D), Sté Jasmin c/ Sté Plas).
Di conseguenza, ha stabilito che non costituisce un’offerta di prestito che consenta il soddisfacimento della condizione:
– un certificato con il quale una banca concede un accordo di principio all’acquirente per un prestito di importo determinato (sentenza n. 06-17.413);
– la notifica di un contratto di finanziamento, la cui attuazione è subordinata all’espletamento delle formalità contrattuali e all’assunzione delle garanzie previste nella prossima offerta di finanziamento (sentenza n. 06-19.148).
La condizione si realizza invece quando l’acquirente produce per lui la stampa di una e-mail di una banca, comprensiva di una proposta di finanziamento di 105.000 euro, alle condizioni previste nella promessa e una successiva lettera del stesso istituto notificante il consenso della banca a tale finanziamento (Cass. 3° civ. 7
Novembre 2007 n° 06-11.750 (n° 1014 FS-PB), Guérin c/ George).

3. In linea di principio, il fatto che l’offerta di prestito non sia conforme alla normativa sui mutui(C. consum. l’art. L312-1 s.) non consente al venditore di sottrarsi all’avverarsi della condizione e alla formazione della vendita. Infatti, i requisiti formali previsti dal Codice del Consumo in materia di offerta di mutuo ipotecario sono emanati solo a tutela del mutuatario che solo può invocarli (Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n. 06- 11.750 (n°1014 FS-PB), Guérin v. George).

4. Tuttavia, se le parti della promessa di venditahanno provveduto a precisare le circostanze dell’avveramento della condizione mediante espresso riferimento al Codice del Consumo, l’acquirente è tenuto ad ottenere un’offerta di prestito presentata per iscritto dall’istituto di credito (Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n° 06-17.589 (n° 1015 FS-D) , Modica c. Borge). Riteneva pertanto che una lettera autografa della banca attestante che il finanziamento richiesto era stato concesso ma che le offerte erano in corso di modifica non poteva essere assimilato all’offerta di prestito contrattualmente definita (predetta sentenza).

Informazioni del venditore sull’adempimento della condizione

5. La Corte di Cassazione aveva in precedenza affermato che, salvo diversa previsione, il fatto che il beneficiario di una promessa di vendita subordinata alla condizione sospensiva per l’ottenimento di un prestito non informi il promittente del rifiuto della richiesta di prestito prima della scadenza del il periodo di validità della promessa non è sufficiente a caratterizzare un vizio nell’adempimento delle proprie obbligazioni contrattuali imposto all’acquirente di natura tale da aumentare i requisiti del testo (Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n. 06 -17.867 (1016 FS-PB), Rinaldi c/ Turbet-Delof).

La violazione della clausola che obbliga l’acquirente a informare il venditore dell’ottenimento del credito può quindi essere sanzionata solo in ragione di responsabilità civile contrattuale con la ripartizione del danno, ma spetta poi al venditore stabilire che questa mancanza di informazioni gli abbia causato un danno. La prova del danno non è invece necessaria quando l’obbligo di informare è sanzionato da una clausola penale (Cass. 3° civ. 20-12-2006 n° 05-20.065: RJDA 5/07 n° 448 ).

Soddisfazione della condizione in caso di colpa dell’acquirente

6. La condizione si considera soddisfatta quando è il debitore, obbligato in tale condizione, ad impedirne l’adempimento (C.civ.art.1178). È il caso in cui l’acquirente abbia avanzato una richiesta di prestito non conforme alle caratteristiche poste dalla promessa o dall’atto di compravendita (Cass. 3° civ. 13-10-1999 n° 98-12.025: RJDA 12/99 n. ° 1306; Cass. 3° civ. 30-3-2004 n° 02-11.688: RJDA 8-9/04 n° 941).
Nel caso in cui una promessa di vendita di un immobile fosse stata conclusa alla condizione sospensiva di ottenere un prestito entro il termine di un mese dalla firma della promessa, la Corte d’Appello di Rennes aveva stimato che il l’acquirente aveva commesso un illecito che ha portato al rifiuto di concedere il prestito in quanto, avendo contattato la banca solo tredici giorni prima della scadenza del predetto termine, non aveva eseguito il necessario due diligenceper richiedere un prestitoentro i tempi compatibili con la data di scadenza della condizione. La Corte di Cassazione ha censurato tale decisione in quanto i giudici non avevano ritenuto che il ritardo posto dall’acquirente nella costituzione della sua richiesta di prestito fosse all’origine del rifiuto della banca (Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n. 06-14.227 (n. 1017 FS-D), Rougier c/ Musseau). La Corte di Cassazione aveva già stabilito che l’articolo 1178 del codice civile non si applica se il mancato soddisfacimento della condizione sospensiva relativa all’ottenimento di un prestito non fosse dovuto al ritardo nella presentazione della domanda ma al motivato rifiuto di credito contestato dalle banche richieste (Cass. 3° civ. 17-3-2004 n° 02-17.984: RJDA 10/04 n° 1106).

Condizione fallita

7. Quando una condizione è posta nell’interesse esclusivo di una delle parti, solo quest’ultima può far valere le conseguenze legali del mancato rispetto della condizione stipulata a suo favore (Cass. 3° civ. 16-12-2003 n° 02- 16.327: RJDA 6/04 n° 662; Cass. 3° civ. 20-6-2006 n° 05-12.319: RJDA 1/07 n° 25) o rinuncia (Cass. 3° civ. 31-3 -2005 n° 04-11.752: RJDA 8-9/05 n° 946). In mancanza di precisione nell’atto circa il beneficiario della condizione, i giudici valutano sovranamente l’intenzione comune delle parti (Cass. 3° civ. 14-11-1976: Boll. civ.III n° 382; Cass. 3° civ. 16-12-2003 n° 02-16.327: RJDA 6/04 n° 662).
8.
La Corte di Cassazione ha appena confermato una decisione della Corte d’Appello di Caen la quale, ritenendo che non fosse possibile determinare l’esclusivo beneficiario di una condizione sospensiva, aveva mantenuto i seguenti elementi: la condizione impugnata è apparsa sotto una voce “tutela del mutuatario immobiliare”, il cui contenuto trattava anche dei suoi rapporti con il venditore e che seguivano altri due titoli recanti le parole “nell’interesse dell’acquirente” e “nell’interesse del venditore” ; gli obblighi che gravano sull’acquirente in quanto fasi di ottenimento del credito non consentivano di concludere che tali disposizioni fossero state stipulate nel suo esclusivo interesse; l’indicazione che, trascorso un certo periodo senza comunicazione dell’offerta di prestito, la condizione si riterrà non adempiuta nei confronti del venditore e quest’ultimo liberato da ogni impegno, ciascuna delle parti riprendendo poi la sua piena e completa libertà, ne ha beneficiato necessariamente entrambi partiti (Cass. 3° civ. 7 novembre 2007 n. 06-17.729 (n. 1018 FS-D), Brinitzer c. Pellerin). Di conseguenza, il venditore aveva potuto validamente invocare il venir meno di detta condizione.

La riproduzione è autorizzata con citazione della fonte.

Il 22 gennaio 2008.

 

Sig. Nicolas BRAHIN
Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati NICE
Nicolas.brahin@brahin-avocats.com
Diploma di Perfezionamento in Diritto Bancario e Finanziario
Università Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

file da scaricare:
080125 la vendita concessa alla condizione sospensiva.MIS

Leggi di più
 

Cosa cambierà nel 2014 per imprese e famiglie

Posted on : Ottobre 11, 2022

C A B I N E T B R A H I N

DANSK-FRANSK ADVOKATFIRMA I FRANKRIG / STUDIO LEGALE DANESE-FRANCESE IN FRANCIA


Cosa cambierà…

per le aziende

Se le aziende beneficeranno di uno sgravio di circa 11 miliardi nel 2014 grazie al CICE, la loro imposta sulle società raggiungerà nuove vette.

  • Il contributo aggiuntivo sull’imposta sulle società è più che raddoppiato

Questo è stato uno dei principali dietrofront dell’esecutivo. Dopo aver annunciato la creazione di un “contributo sull’avanzo operativo lordo (EBE)”, e di fronte alla fondazione di dirigenti d’azienda, l’esecutivo è ripiegato su un aumento dal 5 al 10,7% dell’aliquota del contributo aggiuntivo sull’imposta sulle società. Questo supplemento si applicherà solo alle aziende con un fatturato superiore a 250 milioni. Questa misura dovrebbe portare a circa 2,5 miliardi di euro di ricavi attesi dalla tassa sull’EBITDA. «Senza tener conto dell’imposta sugli stipendi molto alti, detta ‘tassa del 75%’, con il contributo aggiuntivo sull’imposta sulle società al 10,7%, che si aggiunge al contributo sociale sugli utili del 3,3%, e tenuto conto della Contributo del 3% sui dividendi distribuiti, il nostro tasso CIT, già il più alto in Europa finora con il 36,1% degli utili, sarà vicino al 40% per alcune società per due anni”, osserva Patrick Fumenier, partner dello studio Taj. Paradosso: l’esecutivo inizialmente intendeva abbassarlo di un punto parallelamente alla creazione dell’EBITDA tax.

  • L’imposta del 75% pagata dalle aziende

Dopo una prima versione censurata dal Consiglio Costituzionale nel 2012, si tratta della restituzione della famosa “tassa al 75%” sui redditi oltre il milione di euro. Non sono le famiglie interessate a pagarlo, ma i datori di lavoro per due anni (sul reddito 2013 e 2014). Il “contributo eccezionale di solidarietà sugli alti redditi” del 50%, a cui vanno aggiunti i contributi previdenziali in essere per arrivare al simbolico 75%, sarà basato su tutta la retribuzione lorda percepita da dipendenti e dirigenti sulla quota maggiore di uno milioni. Sarà limitato al 5% del fatturato e riguarderà 470 aziende e 1.000 manager, calcola Bercy. Porterà allo Stato 260 milioni il primo anno e 160 milioni il secondo.

Cosa cambierà…

per le famiglie

Nessuna agevolazione fiscale per i contribuenti. Revisione delle principali misure che li colpiranno il prossimo anno.

  • Aumento IVA

Approvata a fine 2012 ma contestata da tutte le parti, l’aumento dell’IVA si applicherà dal 1° gennaio 2014. L’aliquota normale scenderà dal 19,6% al 20%, l’aliquota intermedia (ristorazione, alloggio, trasporti, ecc. dal 7 al L’aliquota ridotta del 10% (cibo) sarà mantenuta al 5,5%, invece di scendere al 5%.Totale: circa 6 miliardi di entrate in più per lo Stato.

  • Indurimento del cap ISF

I deputati socialisti hanno aggiunto i contratti di assicurazione sulla vita (interessi, dividendi, plusvalenze) alla base imponibile sul patrimonio. Il tetto fiscale al 75% del reddito rimanendo invariato, ciò comporta il pagamento di un’imposta sul patrimonio aggiuntiva sul reddito da assicurazione sulla vita.

  • Indicizzazione della scala delle imposte sul reddito

Dopo due anni di congelamento della scala delle imposte sul reddito, nel 2013 il governo Ayrault ha deciso nuovamente di aumentare il valore dei limiti di scaglione in funzione dell’inflazione. A ciò si accompagna un’eccezionale rivalutazione dello sconto del 5%, che lo porta da 480 euro a 508 euro. Costo di queste due misure: 900 milioni “per sostenere il potere d’acquisto delle famiglie”.

  • Il tetto del quoziente familiare si è abbassato

Per colmare il vuoto nel ramo familiare della Previdenza sociale, il governo ha abbassato per il secondo anno consecutivo il tetto del quoziente familiare, da 2.000 a 1.500 euro. Ciò riguarderà il 13% delle famiglie. Entrate aggiuntive: poco più di un miliardo di euro.

  • Fine dell’esenzione fiscale sui complementari

La parte della sanità collettiva complementare pagata dal datore di lavoro era fino ad oggi esente da tasse. Non sarà più così dalle entrate percepite nel 2013. Questa misura tecnica porterà allo Stato quasi un miliardo di euro.

  • Plusvalenza da alienazioni di titoli

Si tratta di incoraggiare “gli investimenti a lungo termine e l’assunzione di rischi generalizzando la tassazione su scala progressiva” delle plusvalenze dei privati. Viene quindi introdotta una riduzione del 50% dopo due anni di possesso di un titolo, che potrebbe raggiungere il 65% dopo otto anni. Un secondo dispositivo rinforzato, risposta al movimento dei “piccioni”, ha introdotto una riduzione del 50% dopo un solo anno di detenzione di titoli di nuove PMI, che sale al 65% dopo quattro anni e all’85% dopo otto anni.

  • IVA al 5,5% per opere di miglioramento energetico

I deputati hanno deciso di applicare l’aliquota IVA ridotta del 5,5% ai lavori di ristrutturazione energetica delle case di età superiore ai due anni. Tale tariffa si applicherà anche al lavoro indotto (reso necessario da tali ristrutturazioni, come lo spostamento dei termosifoni o la rimozione del vecchio parquet). Inoltre, gli altri lavori di ristrutturazione non vedranno l’aliquota IVA aumentata al 10% se oggetto di preventivo firmato e rateizzazione minima del 30% entro il 31 dicembre e se completati entro il 1 marzo 2014.

  • Credito d’imposta sulle tasse scolastiche risparmiato

I deputati socialisti sono riusciti a far saltare in aria l’abolizione della riduzione delle tasse sulle tasse universitarie nell’istruzione secondaria e superiore. Le famiglie potranno quindi continuare a detrarre dalla tassa 61 euro per uno studente universitario, 153 euro per uno studente delle superiori e 183 euro per uno studente. Questa misura doveva finanziare la riforma della famiglia per un importo di 440 milioni.

Sig. Nicolas BRAHIN

Avvocato presso l’Ordine degli Avvocati NICE

Nicolas.brahin@brahin-avocats.com

Diploma di Perfezionamento in Diritto Bancario e Finanziario

Università Panthéon-Sorbonne (DESS 1997)

Fatto il 23 gennaio 2014

file da scaricare:


Modifica testo 2014 imprese e famiglie

Leggi di più
 

COSTITUZIONE DI SOCIETÀ A MAURITIUS

Posted on : Ottobre 11, 2022

Qualsiasi persona o società che desideri avviare un’attività a Mauritius deve registrarsi presso il Registrar of Business che fornirà loro un numero di registrazione dell’attività. Verranno richieste informazioni quali il tipo di attività, l’indirizzo dell’attività o la data prevedibile di inizio attività. È possibile creare un’impresa senza ricorrere ai servizi di un Notaio. È dovuta una quota di iscrizione di Rs 2.000. Il Business Registration Act del 2002 prevede che le aziende debbano registrarsi anche presso il Registro delle Imprese per ottenere una “carta di registrazione delle imprese”.

A tal fine, le aziende devono compilare un modulo di domanda1. Questo modulo può essere scaricato da www.boimauritius.com.

Riepilogo :

IO/ CREAZIONE AZIENDALE

II/IMPOSTA SOCIETARIA (IS)

III/ IMPOSTA SUL REDDITO (IR).

file da scaricare:

100112 – Costituzione di una società a Mauritius

Leggi di più
 

Crea una società nel Regno Unito

Posted on : Ottobre 11, 2022
  • VISA:

Per lo più, qualsiasi persona non residente nel Regno Unito che desideri creare un’azienda deve avere un visto per l’innovazione (“Visto per l’innovazione”) o un visto per l’avvio.

Esistono, infatti, diverse tipologie di visto che consentono di aprire una società nel Regno Unito.

1. Visto innovatore :

  • Questo visto viene utilizzato per la creazione di un’azienda innovativa.
  • Per ottenere questo visto, devi essere supportato da un organismo specializzato: un Innovator Endorsement Body.
  • Questo visto ti consente di rimanere nel Regno Unito per un massimo di 3 anni.
  • È necessario giustificare un investimento minimo di £ 50.000 sterline (GBP) per ottenerlo.
  • È inoltre richiesto un budget di £ 1270 sterline (GBP) per un periodo di 28 giorni per dimostrare che la persona interessata dispone delle risorse necessarie per vivere in questo paese.
  • Infine, la tassa per il visto è di £ 1.021 sterline (GBP).

1. Visto di avviamento:

  • Questo visto è rivolto agli imprenditori che desiderano apportare un reale valore aggiunto al mercato del Regno Unito avviando un’impresa.
  • Il progetto deve essere supportato da un’organizzazione di supporto specializzata.
  • Questo visto ti consente di rimanere nel Regno Unito per un massimo di 2 anni.
  • La tassa per il visto è di £ 308 Sterlina britannica (GBP).

1. Altri visti:

In alternativa, è possibile optare per un altro tipo di visto.

1. Se la persona è un leader o un potenziale leader nel suo campo:

  • La persona ha diritto a un visto Global Talent se è leader nella ricerca, arte, cultura, tecnologie digitali…
  • Con questo visto è possibile:
    • Avviare un’attività;
    • Essere lavoratore subordinato, autonomo o dirigente d’azienda; e
    • Lavorare nel Regno Unito senza un’offerta di lavoro.
  • Criteri di ammissibilità: la persona deve dimostrare di essere un leader o un potenziale leader richiedendo un’approvazione.
  • Questo visto può durare fino a 5 anni.

È possibile estendere questo visto fintanto che la persona è idonea.

  • La persona può essere idonea a fare domanda per stabilirsi nel Regno Unito dopo 3 anni se è un leader o dopo 5 anni se è un potenziale leader.

2. Se la persona sta aprendo la prima filiale o filiale nel Regno Unito della propria attività:

  • La persona può avere diritto a un visto per Expansion Worker nel Regno Unito (Global Business Mobility) se lavora per una società straniera e prevede di aprire la sua prima filiale o filiale nel Regno Unito – Stati Uniti
  • Criteri di ammissibilità:
    • Ottieni un lavoro qualificante; e
    • Ricevi un salario minimo (definito per tipo di lavoro).
  • Questo visto può durare fino a 1 anno.

È possibile rinnovarlo fintanto che la persona è idonea.

3. Se la persona si è laureata in un’università idonea:

  • È possibile richiedere un visto High Potential Individual (HPI).
  • Criteri di ammissibilità:
    • Si sono laureati negli ultimi cinque anni presso un’università idonea; e
    • Dimostra che la persona sa leggere, scrivere, parlare e capire l’inglese.
  • Questo visto ti consente di rimanere fino a 2 anni.

Se la persona ha l’equivalente di un dottorato, questo visto può durare 3 anni.

Se la persona desidera rimanere più a lungo, dovrà cambiare il tipo di visto.

  • CREA UN LLC (SOCIETA’ A RESPONSABILITA’ LIMITATA):

Per creare una società del genere sono necessari diversi passaggi:

  • Scegli il nome dell’azienda e del suo personale direttivo (CEO e segretario).
  • Nomina gli azionisti e il garante.
  • Scegli PSC (persone con controllo significativo) che deterranno più del 25% delle azioni.
  • Bozza di articoli e memorandum dell’associazione.
  • Registra l’attività presso Companies House (disponi di un indirizzo e un codice SIC che determini

ambito di attività).

La registrazione costa £ 12 sterline (GBP) e di solito viene effettuata entro 24 ore.

  • Registrati come futuro pagatore dell’imposta sulle società sul sito Web HMRC (Her Majesty’s

Entrate e Dogane).

  • TASSE:
  • Gli utili aziendali sono tassati al 19%.
  • Gli imprenditori sono soggetti all’imposta sul reddito.
  • Un amministratore di un’azienda deve pagare contributi previdenziali del 12% per i dipendenti pagati meno di £ 4.190 sterline (GBP) al mese. Oltre a ciò, il tasso è del 2%.

Studio legale Cabinet BRAHIN

Nicolas BRAHINI Avvocato

Master in Diritto Bancario e Finanziario

nicolas.brahin@brahin-avocats.com

1, Rue Louis Gassin 06300 NICE (FRANCE)

Tel : +33 493 830 876 / Fax : +33 493 181 437

www.brahin-avocats.com

Leggi di più
 

TERRITORIALITÀ IR

Posted on : Ottobre 11, 2022

La territorialità dell’imposta sul reddito

Le persone il cui domicilio fiscale si trova in Francia sono soggette all’imposta sul reddito francese per tutti i loro redditi provenienti da qualsiasi fonte. Si tratta quindi di un obbligo fiscale “illimitato”, qualunque sia la sua nazionalità, il contribuente deve, in linea di principio, essere assoggettato a tassazione in Francia su tutti i suoi redditi provenienti da fonti francesi o estere. Tale principio può tuttavia prevedere deroghe derivanti da convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione.

Una persona si considera domiciliata in Francia quando:

1. Ha la sua casa in Francia.
Per domicilio si intende il luogo di residenza abituale della persona o dei suoi familiari, vale a dire il luogo di residenza abituale, senza tener conto dei soggiorni temporanei altrove dovuti a esigenze o circostanze professionali eccezionali. Es: può considerarsi domiciliato in Francia ai fini fiscali una persona che eserciti la propria attività all’estero, se i suoi familiari risiedono in Francia.

2. Ha la sua residenza principale in Francia.
È sufficiente che una persona abbia soggiornato in Francia per più di 183 giorni durante lo stesso anno per ritenere che abbia trascorso il soggiorno principale in Francia per quell’anno.

3. Svolge un’attività professionale in Francia.
4. Ha il centro dei suoi interessi economici in Francia.

Questo è il luogo in cui l’interessato ha effettuato i suoi investimenti principali, dove ha la sua sede di attività, da dove amministra la sua proprietà.

Riepilogo :

A/ LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO FISCALE.

B/ L’IMPATTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

C/ PERSONE CHE NON HANNO DOMICILIO FISCALE IN FRANCIA.

file da scaricare:
101115 – La territorialità di IR

Leggi di più
 

TERRITORIALITÀ IR

Posted on : Ottobre 11, 2022

La territorialità dell’imposta sul reddito

Le persone il cui domicilio fiscale si trova in Francia sono soggette all’imposta sul reddito francese per tutti i loro redditi provenienti da qualsiasi fonte. Si tratta quindi di un obbligo fiscale “illimitato”, qualunque sia la sua nazionalità, il contribuente deve, in linea di principio, essere assoggettato a tassazione in Francia su tutti i suoi redditi provenienti da fonti francesi o estere. Tale principio può tuttavia prevedere deroghe derivanti da convenzioni internazionali in materia di doppia imposizione.

Una persona si considera domiciliata in Francia quando:

1. Ha la sua casa in Francia.
Per domicilio si intende il luogo di residenza abituale della persona o dei suoi familiari, vale a dire il luogo di residenza abituale, senza tener conto dei soggiorni temporanei altrove dovuti a esigenze o circostanze professionali eccezionali. Es: può considerarsi domiciliato in Francia ai fini fiscali una persona che eserciti la propria attività all’estero, se i suoi familiari risiedono in Francia.

2. Ha la sua residenza principale in Francia.
È sufficiente che una persona abbia soggiornato in Francia per più di 183 giorni durante lo stesso anno per ritenere che abbia trascorso il soggiorno principale in Francia per quell’anno.

3. Svolge un’attività professionale in Francia.
4. Ha il centro dei suoi interessi economici in Francia.

Questo è il luogo in cui l’interessato ha effettuato i suoi investimenti principali, dove ha la sua sede di attività, da dove amministra la sua proprietà.

Riepilogo :

A/ LA DEFINIZIONE DI DOMICILIO FISCALE.

B/ L’IMPATTO DELLE CONVENZIONI INTERNAZIONALI.

C/ PERSONE CHE NON HANNO DOMICILIO FISCALE IN FRANCIA.

file da scaricare:
101115 – La territorialità di IR

Leggi di più
 
Museo Nazionale Eugenio Delacroix
Associazione Yellowstone
Conservazione delle tartarughe
Amici del Museo